LPP obbligatorio e sovraobbligatorio: la differenza che tutti confondono.
Sul Suo certificato, gli averi LPP sono divisi in due. La parte obbligatoria e la parte sovraobbligatoria non seguono le stesse regole — soprattutto al momento di partire.
Quando guarda il Suo certificato di previdenza, i Suoi averi LPP sono divisi in due: parte obbligatoria e parte sovraobbligatoria. La distinzione sembra cosmetica. Non lo è. Al momento di lasciare la Svizzera, o di prelevare in capitale, sono due regimi giuridici diversi.
Da dove viene la divisione
La legge federale sulla previdenza professionale (LPP) impone un minimo a tutte le casse pensione. Questo minimo ha due dimensioni: quanto si contribuisce (su quale fascia di salario) e quanto rende il denaro ogni anno.
Tutto ciò che supera questo minimo è la parte sovraobbligatoria. È il datore di lavoro o la cassa che decide di offrirla — tipicamente perché il contratto collettivo del settore lo esige, o perché l'azienda vuole curare il suo pacchetto.
1. Il contributo: su quale fascia di salario
Il contributo LPP obbligatorio non grava su tutto il Suo salario. Grava sul salario coordinato, cioè il Suo salario AVS plafonato, meno una deduzione di coordinamento (che corrisponde a 7/8 della rendita AVS massima, e quindi varia ogni due anni).
| Parametro | Importo 2025 | Definizione |
|---|---|---|
| Soglia d'entrata | CHF 22'680 | Salario annuale minimo per essere assoggettati |
| Salario AVS considerato | CHF 90'720 | Limite del salario utilizzato per il calcolo |
| Deduzione di coordinamento | CHF 26'460 | Sottratta dal salario AVS per ottenere il coordinato |
| Salario coordinato massimo | CHF 64'260 | Fascia massima soggetta a contributo obbligatorio |
| Salario coordinato minimo | CHF 3'780 | Soglia minima se il coordinato reale è inferiore |
Concretamente: se Lei guadagna CHF 120'000, solo il coordinato (CHF 64'260 max) entra nel calcolo della parte obbligatoria. Per i CHF 56'000 restanti, la Sua cassa può proporre una copertura sovraobbligatoria. Molte lo fanno, soprattutto nei quadri e nei contratti collettivi generosi.
2. La remunerazione: tasso d'interesse minimo
Sulla parte obbligatoria, il Consiglio federale fissa ogni anno un tasso d'interesse minimo. Per il 2024 e il 2025 è dell'1,25 %. È un minimo: la cassa può pagare di più, mai meno.
Sulla parte sovraobbligatoria, nessun minimo legale. La cassa remunera ciò che vuole. In periodo di buoni rendimenti, alcune casse pagano un tasso più elevato sul sovraobbligatorio per compensare. In periodo di crisi, possono al contrario ridurre a zero la parte sovraobbligatoria per preservare la copertura obbligatoria.
| Periodo | Tasso minimo obbligatorio | Sovraobbligatorio |
|---|---|---|
| 2014 | 1,75 % | Libero — variabile secondo la cassa |
| 2015–2016 | 1,75 % | Libero |
| 2017–2023 | 1,00 % (poi 1,00–1,25 %) | Libero |
| 2024 | 1,25 % | Libero |
| 2025 | 1,25 % | Libero |
3. Alla partenza dalla Svizzera, è qui che si complica
Lei lascia la Svizzera per stabilirsi in Italia, in Francia, in Germania o altrove in UE/AELS. Vuole prelevare il Suo 2° pilastro. Il risultato dipende dalla divisione obbligatorio/sovraobbligatorio.
- Fuori UE/AELS (Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Asia…): versamento integrale possibile, obbligatorio e sovraobbligatorio insieme. (LFLP art. 5 cpv. 1 lett. a)
- UE/AELS (Italia, Francia, Germania, Portogallo, Spagna, ecc.): la parte obbligatoria resta bloccata in Svizzera, su un conto di libero passaggio. La parte sovraobbligatoria, invece, può essere versata in contanti. (LFLP art. 25f, applicazione dell'ALC)
Un esempio concreto
12 anni a Lugano nel settore bancario, salario annuale CHF 145'000. Decide di rientrare in Italia per motivi familiari.
- Avere totale al certificato
- CHF 184'000
- — di cui parte obbligatoria
- CHF 112'000
- — di cui parte sovraobbligatoria
- CHF 72'000
- Paese di destinazione
- Italia (UE)
- Versamento in contanti possibile
- CHF 72'000 = parte sovraobbligatoria
- Bloccato in libero passaggio CH
- CHF 112'000 = parte obbligatoria, fino alla pensione
- Tassazione alla fonte CH
- ~6–8 % sui CHF 72'000, aliquota variabile secondo cantone della fondazione
Perché la distinzione conta anche in caso di divorzio
Al momento della divisione degli averi LPP in caso di divorzio (art. 122 ss CC), la giurisprudenza e le casse fanno la distinzione. Le due parti sono divise, ma il loro trattamento fiscale al momento del versamento differisce, e la parte obbligatoria conserva le sue garanzie specifiche (tasso minimo, condizioni di prelievo UE/AELS) dopo il trasferimento.
Come verificare la Sua divisione
Sul Suo certificato di previdenza annuale, individui due righe distinte: «Averi di vecchiaia secondo LPP» (l'obbligatorio) e «Averi sovraobbligatori» o «Averi totali — Averi LPP». La somma = il Suo avere totale.
Se il Suo certificato mostra una sola riga, richieda la scomposizione alla Sua cassa. È un diritto (LPP art. 86b). Senza questa scomposizione, non può anticipare quanto potrà prelevare partendo.
- 01L'obbligatorio = parte minima imposta dalla legge, con un tasso d'interesse garantito ogni anno.
- 02Il sovraobbligatorio = tutto ciò che supera — tasso libero, regole più flessibili alla partenza dalla Svizzera.
- 03Partendo verso l'UE/AELS: solo il sovraobbligatorio può essere versato in contanti. L'obbligatorio resta in Svizzera.
- 04Partendo fuori UE/AELS: prelievo integrale delle due parti.
Per comprendere l'insieme del sistema, legga la nostra introduzione al 2° pilastro. Se parte per l'Italia, la guida frontalieri che rientrano copre le formalità precise.