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LPP obbligatorio e sovraobbligatorio: la differenza che tutti confondono.

Sul Suo certificato, gli averi LPP sono divisi in due. La parte obbligatoria e la parte sovraobbligatoria non seguono le stesse regole — soprattutto al momento di partire.

Par Pillarum
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Quando guarda il Suo certificato di previdenza, i Suoi averi LPP sono divisi in due: parte obbligatoria e parte sovraobbligatoria. La distinzione sembra cosmetica. Non lo è. Al momento di lasciare la Svizzera, o di prelevare in capitale, sono due regimi giuridici diversi.

Da dove viene la divisione

La legge federale sulla previdenza professionale (LPP) impone un minimo a tutte le casse pensione. Questo minimo ha due dimensioni: quanto si contribuisce (su quale fascia di salario) e quanto rende il denaro ogni anno.

Tutto ciò che supera questo minimo è la parte sovraobbligatoria. È il datore di lavoro o la cassa che decide di offrirla — tipicamente perché il contratto collettivo del settore lo esige, o perché l'azienda vuole curare il suo pacchetto.

In una frase
L'obbligatorio è ciò che la legge impone. Il sovraobbligatorio è ciò che la cassa offre in più.

1. Il contributo: su quale fascia di salario

Il contributo LPP obbligatorio non grava su tutto il Suo salario. Grava sul salario coordinato, cioè il Suo salario AVS plafonato, meno una deduzione di coordinamento (che corrisponde a 7/8 della rendita AVS massima, e quindi varia ogni due anni).

Limiti del LPP obbligatorio — valori 2025
ParametroImporto 2025Definizione
Soglia d'entrataCHF 22'680Salario annuale minimo per essere assoggettati
Salario AVS consideratoCHF 90'720Limite del salario utilizzato per il calcolo
Deduzione di coordinamentoCHF 26'460Sottratta dal salario AVS per ottenere il coordinato
Salario coordinato massimoCHF 64'260Fascia massima soggetta a contributo obbligatorio
Salario coordinato minimoCHF 3'780Soglia minima se il coordinato reale è inferiore
Source : UFAS — Faktenblatt LPP 2025

Concretamente: se Lei guadagna CHF 120'000, solo il coordinato (CHF 64'260 max) entra nel calcolo della parte obbligatoria. Per i CHF 56'000 restanti, la Sua cassa può proporre una copertura sovraobbligatoria. Molte lo fanno, soprattutto nei quadri e nei contratti collettivi generosi.

Conseil
Se il Suo salario supera CHF 88'000-90'000, guardi il Suo certificato: il contributo sovraobbligatorio è spesso lì, ma è facile non notarlo perché è confuso nei totali.

2. La remunerazione: tasso d'interesse minimo

Sulla parte obbligatoria, il Consiglio federale fissa ogni anno un tasso d'interesse minimo. Per il 2024 e il 2025 è dell'1,25 %. È un minimo: la cassa può pagare di più, mai meno.

Sulla parte sovraobbligatoria, nessun minimo legale. La cassa remunera ciò che vuole. In periodo di buoni rendimenti, alcune casse pagano un tasso più elevato sul sovraobbligatorio per compensare. In periodo di crisi, possono al contrario ridurre a zero la parte sovraobbligatoria per preservare la copertura obbligatoria.

Tasso d'interesse minimo LPP — storico
PeriodoTasso minimo obbligatorioSovraobbligatorio
20141,75 %Libero — variabile secondo la cassa
2015–20161,75 %Libero
2017–20231,00 % (poi 1,00–1,25 %)Libero
20241,25 %Libero
20251,25 %Libero
Source : Consiglio federale — Decisioni annuali

3. Alla partenza dalla Svizzera, è qui che si complica

Lei lascia la Svizzera per stabilirsi in Italia, in Francia, in Germania o altrove in UE/AELS. Vuole prelevare il Suo 2° pilastro. Il risultato dipende dalla divisione obbligatorio/sovraobbligatorio.

  • Fuori UE/AELS (Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Asia…): versamento integrale possibile, obbligatorio e sovraobbligatorio insieme. (LFLP art. 5 cpv. 1 lett. a)
  • UE/AELS (Italia, Francia, Germania, Portogallo, Spagna, ecc.): la parte obbligatoria resta bloccata in Svizzera, su un conto di libero passaggio. La parte sovraobbligatoria, invece, può essere versata in contanti. (LFLP art. 25f, applicazione dell'ALC)
Perché questa restrizione UE/AELS
L'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) con l'UE prevede che i cittadini UE che si stabiliscono nel loro paese d'origine continuino a contribuire a un sistema di previdenza equivalente (assicurazione pensione nazionale). La parte obbligatoria del loro LPP svizzero resta quindi nel sistema svizzero fino alla pensione — o fino a un caso legale di prelievo (acquisto di abitazione principale, indipendenza professionale).

Un esempio concreto

Cas concret
Camilla, 38 anni, quadro a Lugano che rientra a Milano

12 anni a Lugano nel settore bancario, salario annuale CHF 145'000. Decide di rientrare in Italia per motivi familiari.

Hypothèses
Avere totale al certificato
CHF 184'000
— di cui parte obbligatoria
CHF 112'000
— di cui parte sovraobbligatoria
CHF 72'000
Paese di destinazione
Italia (UE)
Résultats
Versamento in contanti possibile
CHF 72'000
= parte sovraobbligatoria
Bloccato in libero passaggio CH
CHF 112'000
= parte obbligatoria, fino alla pensione
Tassazione alla fonte CH
~6–8 %
sui CHF 72'000, aliquota variabile secondo cantone della fondazione
Per la parte obbligatoria rimasta in Svizzera: Camilla aprirà un conto di libero passaggio in CH. Questo avere continuerà a portare interessi fino alla sua pensione, dove potrà prelevarlo.
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Perché la distinzione conta anche in caso di divorzio

Al momento della divisione degli averi LPP in caso di divorzio (art. 122 ss CC), la giurisprudenza e le casse fanno la distinzione. Le due parti sono divise, ma il loro trattamento fiscale al momento del versamento differisce, e la parte obbligatoria conserva le sue garanzie specifiche (tasso minimo, condizioni di prelievo UE/AELS) dopo il trasferimento.

Come verificare la Sua divisione

Sul Suo certificato di previdenza annuale, individui due righe distinte: «Averi di vecchiaia secondo LPP» (l'obbligatorio) e «Averi sovraobbligatori» o «Averi totali — Averi LPP». La somma = il Suo avere totale.

Se il Suo certificato mostra una sola riga, richieda la scomposizione alla Sua cassa. È un diritto (LPP art. 86b). Senza questa scomposizione, non può anticipare quanto potrà prelevare partendo.

Da ricordare
  • 01L'obbligatorio = parte minima imposta dalla legge, con un tasso d'interesse garantito ogni anno.
  • 02Il sovraobbligatorio = tutto ciò che supera — tasso libero, regole più flessibili alla partenza dalla Svizzera.
  • 03Partendo verso l'UE/AELS: solo il sovraobbligatorio può essere versato in contanti. L'obbligatorio resta in Svizzera.
  • 04Partendo fuori UE/AELS: prelievo integrale delle due parti.

Per comprendere l'insieme del sistema, legga la nostra introduzione al 2° pilastro. Se parte per l'Italia, la guida frontalieri che rientrano copre le formalità precise.

Fonti & riferimenti

  1. LPP / BVG, RS 831.40 — art. 7 a 16 (contributi e accrediti)
  2. OPP2, RS 831.441.1 — art. 5 (deduzione di coordinamento)
  3. LFLP / FZG, RS 831.42 — art. 25f (versamento in contanti UE/AELS)
  4. UFAS — Faktenblatt LPP: importi limite
  5. Consiglio federale — Decisione annuale sul tasso d'interesse minimo LPP

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