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Fiscalità del prelievo LPP in Italia: cosa si applica davvero.

Convenzioni bilaterali, ritenuta alla fonte, credito d'imposta: il meccanismo di tassazione di un prelievo LPP lato Italia, senza fronzoli.

Par Pillarum
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Lei rientra in Italia e recupera il Suo LPP in capitale. Quale tassazione? La risposta breve: un po' in Svizzera, il complemento (spesso neutralizzato) in Italia. La risposta lunga è nella convenzione fiscale CH-IT del 1976 — e merita qualche precauzione.

Questo articolo è informativo, non un consiglio personalizzato
Le regole fiscali variano a seconda della Sua situazione, del Suo cantone di prelievo, dell'importo esatto e della data di applicazione. Per capitali significativi (≥ CHF 100'000), uno scambio con un fiscalista specializzato in convenzione CH-IT è fortemente raccomandato prima di ogni prelievo.

Fase 1 — Imposta alla fonte in Svizzera

Al momento del prelievo, la fondazione preleva un'imposta alla fonte nel cantone della sua sede (e non del contribuente). I baremi variano fortemente da un cantone all'altro.

Imposta alla fonte LPP — ordine di grandezza su un prelievo di CHF 200'000 (stima 2024)
Cantone della fondazioneAliquota indicativaImposta approssimativa
Svitto, Zugo, Nidvaldo~4 a 5 %~CHF 8'000 a 10'000
Vaud, Berna~5 a 7 %~CHF 10'000 a 14'000
Ginevra, Basilea Città, Zurigo~7 a 10 %+~CHF 14'000 a 20'000
Ticino, Vallese~6 a 8 %~CHF 12'000 a 16'000
Source : Pillarum — aggregazione indicativa a partire da baremi cantonali 2024.
Ottimizzazione possibile prima del prelievo
Trasferire i propri averi verso una fondazione domiciliata in un cantone con barema basso (Svitto, Zugo, Nidvaldo), prima di richiedere il prelievo, può rappresentare diverse migliaia di franchi di risparmio. Il trasferimento in sé è neutro fiscalmente (tra fondazioni). A condizione di essere motivato e anteriore alla decisione di prelievo — non un'operazione di pura ottimizzazione post-decisione.

Fase 2 — Tassazione in Italia

Il capitale LPP versato è imponibile in Italia a titolo di pensioni di vecchiaia (articolo 18-19 della convenzione CH-IT). Lo dichiara nel Modello Redditi / 730, quadro pensioni estere. L'amministrazione italiana applica il proprio barema, generalmente con un trattamento agevolato per le pensioni estere percepite in capitale (tassazione separata).

Il meccanismo del credito d'imposta

Per evitare la doppia imposizione, l'articolo 24 della convenzione CH-IT prevede un credito d'imposta il cui importo è pari all'imposta svizzera versata alla fonte. Concretamente, il capitale LPP è integrato nel reddito imponibile italiano per il calcolo dell'imposta, ma il credito neutralizza l'imposta italiana corrispondente all'imposta già pagata in Svizzera — non si paga due volte sulla stessa base.

Effetto sull'aliquota marginale globale
Il capitale LPP non è tassato due volte, ma influenza la Sua aliquota marginale sugli altri redditi dell'anno. A seconda della Sua situazione, integrare un prelievo LPP di CHF 200'000 nel reddito dell'anno può far salire l'aliquota marginale sui Suoi altri redditi. Da anticipare se ha più fonti di reddito in Italia nell'anno del prelievo.

Fase 3 — Contributi sociali

I contributi previdenziali e assistenziali sulle pensioni non si applicano alle pensioni estere per le persone affiliate a un regime di sicurezza sociale di un altro Stato dello SEE/Svizzera, il che è il caso di molti frontalieri rientrati in patria (formulario S1/E121).

Ma attenzione: se Lei è pensionato fiscalmente in Italia e affiliato al regime italiano di sicurezza sociale, alcuni prelievi possono applicarsi. Da verificare con il Suo ente previdenziale.

Caso particolare — Rendita anziché capitale

Se prende il Suo LPP in rendita vitalizia anziché in capitale, il trattamento fiscale differisce:

  • La rendita è tassata ogni anno come una pensione (IRPEF ordinario).
  • Il credito d'imposta CH-IT continua a operare.
  • L'impatto patrimoniale è molto diverso (rendita vitalizia vs capitale liberamente disponibile). Comparazione da fare caso per caso.

Caso concreto in cifre

Cas concret
Marco, 62 anni, ultimo impiego a Lugano, rientra a Como

Ha lavorato 25 anni a Lugano. Avere LPP totale CHF 480'000 (di cui CHF 100'000 sovraobbligatorio). Decide di prelevare in capitale la parte disponibile prima della pensione ufficiale.

Hypothèses
Prelievo possibile (sovraobbligatorio)
CHF 100'000
Cantone fondazione attuale
Ticino
Cantone fondazione ottimizzata
Svitto
Résultats
Imposta fonte TI (~7 %)
~CHF 7'000
Imposta fonte SZ dopo trasferimento (~5 %)
~CHF 5'000
risparmio: ~CHF 2'000
Tassazione IT (con credito d'imposta)
Neutralizzata
l'imposta IT sul capitale è compensata dal credito
Stima indicativa per 2024. Le cifre esatte dipendono dall'importo totale degli altri redditi IT dell'anno e dal barema cantonale esatto applicabile. Da validare con un fiscalista prima dell'esecuzione.
Prima di ottimizzare, sappia cosa dorme a Suo nome.
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L'errore da evitare: dichiarare troppo tardi

Il capitale LPP prelevato nell'anno N deve essere dichiarato nella dichiarazione italiana dell'anno N. Una dichiarazione tardiva può comportare sanzioni anche se l'imposta è neutralizzata dal credito. La fondazione svizzera non invia sistematicamente il giustificativo all'amministrazione italiana — tocca a Lei allegarlo alla Sua dichiarazione.

Da ricordare
  • 01L'imposta alla fonte CH dipende dal cantone della fondazione — un trasferimento preliminare verso SZ/ZG/NW può far risparmiare diverse migliaia di franchi.
  • 02In Italia: capitale dichiarato come pensione (art. 18-19 convenzione), con un credito d'imposta che neutralizza concretamente la doppia imposizione (art. 24).
  • 03I contributi sociali non si applicano generalmente alle pensioni svizzere per i frontalieri rientrati — fatta salva la verifica individuale.
  • 04Capitale o rendita: scelta strutturante, da arbitrare in base alla situazione patrimoniale globale, non solo sulla fiscalità.

Per il contesto generale del rientro dall'Italia, legga la nostra guida dedicata ai frontalieri che rientrano. Per comprendere la divisione obbligatorio/sovraobbligatorio che determina ciò che può prelevare, consulti il nostro articolo dedicato.

Fonti & riferimenti

  1. Convenzione fiscale CH-IT del 9 marzo 1976
  2. Articolo 18-19 della Convenzione CH-IT — Pensioni
  3. Articolo 24 della Convenzione CH-IT — Eliminazione delle doppie imposizioni
  4. Agenzia delle Entrate — Trattamento fiscale delle pensioni estere
  5. Nuovo Accordo frontalieri CH-IT 2020

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